Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo V
Art. 80
Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .
In vigore dal 22 set 1955
( L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Ai sensi dell'articolo precedente s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.
Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-80