Testo unico delle norme sugli assegni familiariCapo V

Art. 80

Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .

In vigore dal 22 set 1955
( L. 6 agosto 1940, n. 1278). Ai sensi dell'articolo precedente s'intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa. Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-80

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