Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo V
Art. 81
Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .
In vigore dal 19 ott 1961
( L. 6 agosto 1940, n. 1278).
Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato è degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative, agli assegni stessi a norma dell' del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, sarà stabilito quale delle tabelle previste nel precedente debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie ivi indicate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-81