Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo IV
Art. 82
Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 .
In vigore dal 24 set 2015
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250).
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da L. 1000 a L.
10.000.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da L. 1.000 a L. 10.000.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Note all'articolo
- La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera d), numero 22)) che la riforma della disciplina sanzionatoria e' ispirata al principio e criterio direttivo di "trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti" dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-82