Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo IV
Art. 85
Art. 18 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .
In vigore dal 22 set 1955
( D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Salvo che i fatti costituiscano reato più grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli del presente testo unico.
Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli comma terzo, 38 comma quinto e 40 del presente testo unico, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-85