Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo V
Art. 88
Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).
La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-88