Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo V

Art. 88

Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 .

In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo