Testo unico delle norme sugli assegni familiari

Art. 73

Art. 20 C.C, 22 luglio 1938 .

In vigore dal 22 set 1955
( C.C, 22 luglio 1938). Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo