Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Art. 73
Art. 20 C.C, 22 luglio 1938 .
In vigore dal 22 set 1955
( C.C, 22 luglio 1938).
Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-73