Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Art. 71
Art. 2 C.C. 22 luglio 1938 .
In vigore dal 22 set 1955
( C.C. 22 luglio 1938).
Sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli assegni familiari:
1) per le imprese ed agenzie di assicurazione:
- i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente;
2) per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette:
- gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione;
3) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini:
- gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante;
4) per le Casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito:
a) il personale che rivesta la qualità di socio dell'azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro;
b) quello che non dedichi all'azienda la propria attività, con carattere di assoluta prevalenza;
c) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-71