Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Art. 66
Art. 2 D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670 .
In vigore dal 22 set 1955
( D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670).
Ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, gli assegni familiari sono annualmente erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali;
b) per gli avventizi e giornalieri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite per l'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-66