Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Art. 69
Art. 48 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Sulla base delle denuncie e dei documenti inviatigli, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'accertamento, per ciascun lavoratore, dell'esistenza dei requisiti per' la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-69