Testo unico delle norme sugli assegni familiari
Art. 68
Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denuncie di cui agli , le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.
Alle denuncie devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all'Istituto da precedenti datori di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-68