Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo IV
Art. 46
Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale può fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-46