Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo II

Art. 49

Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .

In vigore dal 19 ott 1961
( L. 6 agosto 1940, n. 1278). L'esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina, col 31 dicembre di ogni anno. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 1961, N. 1038.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-49

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