Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo II
Art. 49
Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278 .
In vigore dal 19 ott 1961
( L. 6 agosto 1940, n. 1278).
L'esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina, col 31 dicembre di ogni anno.
COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 1961, N. 1038.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-49