Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 2
Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80 .
In vigore dal 25 apr 1972
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - L. 15 febbraio 1952, n. 80).
Gli assegni familiari non spettano:
a) al coniuge del datore di lavoro;
b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403;
d) ai lavoratori a domicilio;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 LUGLIO 1967, N. 585.
f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-2