Art. 2 · Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80 .
Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 2

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Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80 .

In vigore dal 25 apr 1972
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - L. 15 febbraio 1952, n. 80). Gli assegni familiari non spettano: a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi; c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403; d) ai lavoratori a domicilio; e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 LUGLIO 1967, N. 585. f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-2