Art. 30 · Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692 .
Testo unico delle norme sugli assegni familiariCapo II

Art. 30

44 / 88

Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692 .

In vigore dal 22 set 1955
( D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692). Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-30