Art. 9
In vigore dal 11 feb 1955
Nei casi di pensioni od assegni, in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente ed in parte a carico di altri Enti, l'assegno integrativo temporaneo e concesso in proporzione alle sole quote a carico dello Stato o delle Amministrazioni suddette.
È fatta, eccezione per le pensioni indicate dall' del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le quali l'assegno integrativo temporaneo si calcola come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-9