Art. 6

In vigore dal 11 feb 1955
Per i personali retribuiti parte a carico dello Stato e parte a carico di altre Amministrazioni, l'assegno integrativo di cui al precedente è concesso in proporzione alla sola quota a carico dello Stato, tenendo presente il disposto del precedente , lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-6

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