Art. 5

In vigore dal 11 feb 1955
Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi ai sensi dell'art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, del regio decreto 1° aprile 1935, n. 343 - convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019 - e successive modificazioni, e dell' del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno integrativo di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-5

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