Art. 7

In vigore dal 11 feb 1955
L'assegno personale mensile previsto dagli del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, com modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e dall' del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è ridotto, a decorrere dal 1° agosto 1954, di un importo pari ai due terzi dell'assegno integrativo mensile di cui al presente decreto, con arrotondamento del residuo assegno personale a lire 100 mensili per eccesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-7

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