Art. 8
In vigore dal 11 feb 1955
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato della emigrazione, è concesso, dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, un assegno integrativo temporaneo mensile pari al sedici per cento della pensione netta mensile spettante, arrotondata per eccesso a lire 100, con esclusione di ogni assegno accessorio.
Il suddetto assegno integrativo temporaneo è altresì dovuto ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nonché ai titolari di pensioni ex regime austro-ungarico passati a carico dello Stato italiano in base al regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
L'assegno integrativo di cui al presente articolo è dovuto anche ai titolari di pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.
Le disposizioni del primo comma non si applicano ai titolari di pensioni di cui agli della legge 24 maggio 1951, n. 392.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-8