Art. 3

In vigore dal 11 feb 1955
L'assegno integrativo non va riassorbito per effetto di concessione degli aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione. L'assegno medesimo non dà luogo a riliquidazione degli assegni personali previsti dall' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe.
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