Art. 4

In vigore dal 11 feb 1955
Con successivi decreti da emanare nelle stesse forme di presente decreto saranno disciplinate l'attribuzione e la misura dell'assegno integrativo di cui all', n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalle tabelle di cui agli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767: a) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad saggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni; b) categorie di personale postelegrafonico già previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e che non sia equiparato, ai fini del trattamento economico, al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari; d) personale aggregato alle carceri; e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia; f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente . Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo. Le stesse disposizioni si applicano ai collocatori comunali, nonché ad altri personali che, pur prestando la propria opera all'Amministrazione dello Stato, non sono a questa vincolati da rapporto d'impiego o di lavoro, ed ai quali, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-4

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