Art. 11

In vigore dal 11 feb 1955
La concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all' del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 85.
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