Art. 16
In vigore dal 11 feb 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 125. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-16