Art. 12
In vigore dal 11 feb 1955
Per i salariati statali di ruolo cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1952 con diritto a trattamento normale di quiescenza, dall'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente va detratto l'aumento concesso sulla pensione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativamente ai servizi prestati allo Stato.
La norma di cui al precedente comma si applica anche agli aventi diritto dei salariati statali, titolari di trattamenti normali di quiescenza indiretti o di riversibilità liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-12