Art. 13
In vigore dal 11 feb 1955
L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente non è cumulabile con gli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, concessi ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie ai sensi dell'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 648.
I titolari di pensioni privilegiate ordinarie integrate dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, di cui al precedente comma, hanno facoltà di optare, in luogo dei predetti assegni, per gli assegni accessori della pensione privilegiata ordinaria, ivi compresi l'assegno di caroviveri e l'assegno integrativo temporaneo previsto dal precedente .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-13