Art. 14

In vigore dal 11 feb 1955
In sede di conguaglio per la prima applicazione del presente decreto sarà effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85 e 31 luglio 1954, n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, l'assegno integrativo è maggiorato una volta tanto della differenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-14

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