Art. 6

In vigore dal 1 feb 1955
Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutte le deliberazioni per le quali sia obbligatorio il parere del Consiglio. Sono egualmente sottoposte all'approvazione ministeriale le deliberazioni relative all'assunzione di personale fino all'entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera l) del precedente , il quale è approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. Nei casi di urgenza il presidente può adottare le deliberazioni nelle materie previste dal presente articolo, dichiarandole immediatamente esecutive, ma ha l'obbligo di sottoporle entro 15 giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica, corredate del parere del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-6

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