Art. 8
In vigore dal 1 feb 1955
Il Ministro per l'agricoltura, e per le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di cassa e disporre l'esecuzione di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.
Ha facoltà di disporre l'annullamento delle deliberazioni adottate dall'Ente, viziate da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o regolamenti. Hai inoltre la facoltà di disporre la revoca di provvedimenti non rispondenti alle finalità od alle esigenze dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-8