Art. 11
In vigore dal 1 feb 1955
Il versamento delle somme assegnate all'Ente, a norma dell' della legge 9 agosto 1954, n. 639, viene effettuato su presentazione di certificati, da emettersi in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, dall'Ispettorato compartimentale agrario per l'Abruzzo e per il Molise.
Detti certificati dovranno essere vistati, per l'approvazione, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di autorizzare all'inizio di ciascun esercizio finanziario, anticipazioni all'Ente del 20% delle somme assegnate per l'esercizio stesso.
In aggiunta al detto anticipo il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facoltà di concedere ulteriori anticipazioni, sino al massimo complessivo del 50% dell'assegnazione stessa, quando l'Ente debba eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-11