Art. 10

In vigore dal 1 feb 1955
Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente provvede un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. I membri effettivi saranno designati: uno con funzioni di presidente dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro. Egualmente si provvede alla designazione dei membri supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente al Ministro per l'agricoltura e per le foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1 ottobre di ogni anno e termina con il 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: entro il mese di agosto il bilancio preventivo, entro il mese di marzo quello consuntivo e, appena adottate le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo