Art. 9

In vigore dal 1 feb 1955
Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Ente, sentito il parere del Consiglio. La disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di impiego è stabilita a norma dei precedenti , lettera l) e , secondo comma. Il direttore generale dell'Ente interviene senza voto alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali; dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente. Cura la esecuzione delle deliberazioni del presidente con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Controfirma i mandati di pagamento e le deliberazioni del presidente che comportino spese dell'Ente e che comunque ne impegnino il patrimonio. Firma gli atti, diversi dai precedenti, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente. Il direttore generale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione; previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, anche per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un funzionario dell'Ente designato dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-9

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