Art. 5

In vigore dal 1 feb 1955
Il Consiglio esprime parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente. Il parere del Consiglio è obbligatorio nei seguenti casi: a) sui programmi annuali generali di attività dell'Ente e sui programmi di colonizzazione e di assegnazione dei terreni; b) sul bilancio di previsione e sulle variazioni che occorra introdurre durante il corso dell'esercizio; c) sul conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale; d) sulle direttive per la trasformazione fondiaria e sulle iniziative intese a favorire l'industrializzazione ed il turismo; e) sui contratti od assunzioni di spesa per un importo superiore ai dieci milioni di lire, nonché sull'acquisto o alienazione di beni immobili; f) sulle convenzioni con Istituti di credito, sulla stipulazione e sulle operazioni di sconto o di cessione in garanzia delle rate di pagamento di terreni espropriati; g) silla costituzione di società o enti e sulla partecipazione ad essi; h) sulle domande di autorizzazione a sostituirsi ai proprietari ai sensi dell' della legge 21 dicembre 1947, n. 1629; i) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente; l) sul regolamento organico del personale, col quale vanno stabiliti la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale medesimo; m) sulla domanda di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche; n) sulle accensioni o cancellazioni di ipoteche, sulle deliberazioni di stare e resistere in giudizio e sulle transazioni; o) sulla eventuale istituzione di Comitati consultivi; p) sui programmi per l'attuazione dei compiti di assistenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-5

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