Art. 4
In vigore dal 1 feb 1955
Il presidente è assistito da un Consiglio costituito da nove membri, dei quali quattro scelti tra esperti nei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria, all'economia agraria, all'industria, al turismo ed all'economia della Marsica in generale, e cinque designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.
I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.
In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-4