Art. 1
In vigore dal 1 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, che istituisce l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Decreta:
.
Ai sensi dell' della legge 9 agosto 1954, n. 639, il comprensorio su cui l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino svolge la sua attività è costituito dal territorio dei seguenti Comuni nei limiti segnati dalla planimetria che - vistata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste - forma parte integrante del premente decreto:
Aielli
Avezzano
Balsorano
Bisegna
Canistro
Capistrello
Castellafiume
Cappadocia - parte
Celano e frazione del comune di Celano
Cerchio e frazione del comune di Cerchio
Civita d'Antino
Civitella Roveto
Collarmele
Collelongo
Gagliano Aterno - parte
Gioia dei Marsi - parte
Luco nè Marsi
Lecce nè Marsi - parte
Magliano dè Marsi
Massa d'Albe
Morino
Ortona dè Marsi
Ortucchio
Ovindoli
Pescina
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo
San Benedetto dè Marsi
Scurcola Marsicana
Sante Marie - parte
San Vincenzo Valle Roveto
Tagliacozzo
Trasacco
Villavallelonga
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-1