Art. 1

In vigore dal 1 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, che istituisce l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 9 agosto 1954, n. 639, il comprensorio su cui l'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino svolge la sua attività è costituito dal territorio dei seguenti Comuni nei limiti segnati dalla planimetria che - vistata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste - forma parte integrante del premente decreto: Aielli Avezzano Balsorano Bisegna Canistro Capistrello Castellafiume Cappadocia - parte Celano e frazione del comune di Celano Cerchio e frazione del comune di Cerchio Civita d'Antino Civitella Roveto Collarmele Collelongo Gagliano Aterno - parte Gioia dei Marsi - parte Luco nè Marsi Lecce nè Marsi - parte Magliano dè Marsi Massa d'Albe Morino Ortona dè Marsi Ortucchio Ovindoli Pescina Rocca di Cambio Rocca di Mezzo San Benedetto dè Marsi Scurcola Marsicana Sante Marie - parte San Vincenzo Valle Roveto Tagliacozzo Trasacco Villavallelonga
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo