Art. 3
In vigore dal 1 feb 1955
L'Ente è amministrato da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.
Al presidente sono attribuiti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente.
Egli, salvo che ne venga autorizzato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, non può far parte di Consigli di amministrazione di società od enti che operino nel territorio dell'Abruzzo e del Molise.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-3