Art. 2
In vigore dal 1 feb 1955
L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino compie quanto occorre per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, in particolare:
a) assume, a tutti gli effetti le funzioni di Consorzio di bonifica montana per l'attuazione delle finalità stabilite dalle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e negli altri provvedimenti relativi a zone montane;
b) per l'attuazione di opere dirette alla valorizzazione, a fini industriali, del territorio del Fucino, ovvero di interesse turistico, può assumere partecipazioni in altri enti; quando provvede direttamente può essere ammesso allo speciale concorso finanziario previsto dall' della legge 10 agosto 1950, n. 646;
c) organizza servizi di assistenza tecnica e sociale;
d) svolge le funzioni previste dall' del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, in favore dei lavoratori della terra che abbiano almeno cinque anni di residenza stabile nel comprensorio;
e) organizza corsi di istruzione e di qualificazione professionale, a pagamento o gratuiti, anche per i lavoratori che intendano trasferirsi fuori dal comprensorio, svolgendo a loro favore azione di assistenza.
I compiti già attribuiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, restano assunti dall'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino per l'attuazione, nel territorio indicato dall' al n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, delle finalità ivi previste.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-2