Art. 12
In vigore dal 1 feb 1955
Il personale appartenente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed addetto unicamente ai servizi del Fucino, cessa dal servizio, dalla data medesima.
Al funzionamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino sarà provveduto temporaneamente e non oltre la emanazione del regolamento di cui alla lettera l) del precedente mediante trattenimento, a carattere provvisorio, di personale di cui al precedente comma, che sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi. Tale personale conserverà il trattamento economico di cui risultava organicamente provvisto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto; peraltro detto trattamento, qualora ne risulti più vantaggioso, deve essere contenuto, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, in limiti non eccedenti del 20% il trattamento fruito dal personale statale di gruppo e grado o di categoria parificabile.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-12