Titolo V
Art. 28
In vigore dal 18 mag 1954
Al personale che, ai sensi del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu inquadrato nel ruolo tecnico di gruppo O, si applicano, ai fini della ricostruzione di carriera, le norme dei precedenti .
Per le promozioni al grado 9°, la Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, accerterà la idoneità al disimpegno delle funzioni specifiche corrispondenti a quelle del grado 9° del quadro tecnico di gruppo C, seguendo i criteri stabiliti dal secondo comma del citato .
Le promozioni al grado 8° del gruppo C del personale tecnico saranno conferite, agli impiegati aventi diritto alla ricostruzione e ritenuti meritevoli, con decorrenza posteriore di almeno tre anni a quella dalla quale ciascuna unità conseguì il grado 9° per normale carriera od a quella dalla quale, per effetto della ricostruzione, acquisisce il diritto ad essere considerata appartenente al grado 9°, sempre che tale decorrenza sia operante agli effetti del disposto dell', comma secondo, del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-28