Titolo VII

Art. 33

In vigore dal 18 mag 1954
Il personale inquadrato dal 1 giugno 1948 nei ruoli di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, che era alle dipendenze del Ministero delle poste e dei telegrafi quale personale telefonico non di ruolo all'atto del passaggio dei telefoni all'industria privata, potrà ottenere la ricostruzione di carriera nel ruolo di gruppo C o in quello subalterno a seconda che avesse allora qualifica rispettivamente impiegatizia o subalterna, ovvero nel gruppo cui poteva aspirare al momento della cessazione dal servizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi se trovantesi nelle condizioni di cui agli articoli 43 e 47 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni. La ricostruzione di carriera avverrà secondo le norme del presente decreto, considerando il personale in questione come inquadrato dal 1 luglio 1925 nel grado iniziale del gruppo in cui si effettua la ricostruzione, dopo l'ultima unità già appartenente di diritto a quel grado e gruppo. Si applica a tale personale, se considerato inquadrato nel gruppo C, l'abbuono di anzianità previsto dall', ridotto alla metà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1954 EINAUDI PELLA - PANETTI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 150. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo