Titolo VI

Art. 31

In vigore dal 18 mag 1954
I subalterni inquadrati nel grado di commesso a norma del precedente saranno, se ritenuti non demeritevoli, considerati promossi al grado di primo commesso al raggiungimento dell'anzianità di otto anni di grado; i subalterni inquadrati o successivamente pervenuti per ricostruzione al grado di primo commesso, saranno, sempre se giudicati non demeritevoli, considerati promossi al grado di capo commesso di 2ª classe al raggiungimento dell'anzianità di dodici anni di grado. Il periodo di anzianità eccedente i predetti limiti di otto o di dodici anni è valutato agli effetti del successivo eventuale avanzamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-31

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