Titolo VI
Art. 30
In vigore dal 18 mag 1954
Il personale telefonico avente diritto alla ricostruzione che in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu assegnato nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi al ruolo del personale tecnico di manutenzione e personale subalterno, con il grado di capo commesso, sarà considerato dal 1 luglio 1926 come inquadrato nel grado di capo commesso di 2ª classe corrispondente a quello del ruolo di cui alla tabella allegato IV ai decreto legislativo 22 marzo 1918, n. 504, conservando l'ordine di ruolo e l'anzianità di grado.
Uguale trattamento sarà fatto ai primi commessi e ai commessi considerandoli inquadrati nei gradi corrispondenti con riferimento a quelli del ruolo predetto.
Tra i dipendenti indicati nel primo comma del presente articolo, la Commissione di cui all' del citato decreto legislativo n. 504, designerà, in base ai meriti di servizio, un capo commesso di 2ª classe da promuovere al grado superiore con decorrenza dal 1 luglio 1926.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-30