Titolo V
Art. 26
In vigore dal 18 mag 1954
La Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, prenderà in esame la posizione del personale avente diritto alla ricostruzione nel ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C che, alla data del 1 maggio 1940, copriva da almeno quindici anni il grado 10° del gruppo C, nonché del personale che, per effetto della ricostruzione della carriera, acquisisce il diritto ad essere considerato già appartenente al grado 10° del gruppo C da almeno quindici anni dalla anzidetta data del 1 maggio 1940.
Per coloro ai quali la Commissione medesima riconoscerà ora per allora la idoneità al disimpegno delle funzioni specifiche corrispondenti a quelle del grado 9° del quadro contabile ed esecutivo di gruppo C, formerà una graduatoria secondo l'ordine di merito in base ai criteri di cui al precedente , valutando preminentemente la cultura e l'abilità professionale.
Il detto personale sarà considerato promosso al grado 9° del gruppo C con effetto da data non anteriore a quella del 1 maggio 1940.
Gli impiegati che, ai sensi del primo comma del presente articolo, hanno raggiunto l'anzianità di quindici anni nel grado 10° successivamente al 1 maggio 1940, e fino al 31 maggio 1948, saranno altresì scrutinati e, se riconosciuti idonei ed in possesso degli altri requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, promossi con le stesse norme al grado 9° del gruppo C con effetto da date da stabilirsi dalla Commissione comunque non anteriori a quelle di raggiungimento della prescritta anzianità, nè posteriori al 1 giugno 1948.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-26