Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 18 mag 1954
Fra il personale telefonico proveniente dal ruolo di gruppo B del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1 maggio 1940 o posteriormente risulti aver raggiunto, anche se per ricostruzione di carriera, il grado 9°, la Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà i meritevoli di promozione al grado 8° del gruppo B.
La promozione al predetto grado avrà decorrenza non anteriore al 1 maggio 1940 per coloro che alla data stessa vantino almeno un triennio di anzianità nel grado 9°, e per gli altri non anteriore alla, data di compimento del triennio stesso, sempre che tale data sia operante agli effetti dell', comma secondo, del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-21