Titolo III
Art. 16
In vigore dal 18 mag 1954
A favore del personale telefonico che all'atto della cessazione dal servizio nell'Amministrazione postale telegrafica apparteneva al gruppo A, sarà effettuata la ricostruzione della carriera in modo che il grado 10° risulti attribuito con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità di cinque anni valutabile nel grado inferiore, i gradi 9° e 8° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità complessiva di dieci anni valutabile dall'ammissione al ruolo di 1ª categoria o al gruppo A ed i gradi 7°, 6° e 5° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità di tre anni in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori.
I posti da conferire in sede di ricostruzione non potranno alla data del 1 giugno 1948 superare il numero di tre nel grado 5° e di sette rispettivamente nei gradi 6° e 7°.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-16