Parte SECONDATitolo II

Art. 15

In vigore dal 18 mag 1954
Gli intercalamenti nel ruolo del personale cui sarà stata ricostruita la carriera al 1 giugno 1948, saranno effettuati in relazione al grado ed all'anzianità a ciascuno attribuiti a tale data, applicandosi, per quanto riguarda l'anzianità, le norme dell' del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-15

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