Titolo III
Art. 17
In vigore dal 18 mag 1954
La Commissione di cui all' del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, considerate le singole posizioni di grado e di anzianità possedute dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio nei ruoli postali telegrafici e vagliati i requisiti ed i meriti di ciascuno di essi, anche in confronto di coloro che durante il loro servizio presso l'Azienda abbiano raggiunto alla data della valutazione il grado da conferire, stabilirà quali funzionari siano da promuovere al grado superiore e da quale data, ripetendo eventualmente la valutazione per i gradi successivi, con l'osservanza dei limiti minimi di anzianità stabiliti dal primo comma dell' e, per quanto riguarda l'attribuzione dei gradi superiori all'8°, nei limiti numerici di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Nelle promozioni sino al grado 9° compreso, sarà tenuta in maggiore considerazione l'anzianità; in quelle ai gradi superiori si terrà conto particolare del merito.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-17