Titolo IV

Art. 19

In vigore dal 18 mag 1954
Il personale telefonico già inquadrato nel ruolo di gruppo B a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, partecipa con il personale di gruppo C alla ricostruzione di carriera da effettuare in forza degli e seguenti, limitatamente alle promozioni da conferire con effetto da data anteriore a quella del 1 maggio 1940. Da tale data il personale stesso sarà considerato collocato nel gruppo B, con assegnazione al grado conseguito in base al primo comma del presente articolo, e con precedenza nel ruolo per quello fornito del titolo di studio di cui all' lettera b) del citato regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Nella determinazione dell'anzianità ai fini dell'applicazione dell' saranno osservate le norme vigenti per l'analogo personale postale telegrafico all'epoca cui la ricostruzione si riferisce.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-19

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