Titolo IV

Art. 23

In vigore dal 18 mag 1954
I posti da conferire per ricostruzioni nei gradi 8° e 7° del ruolo di gruppo B non potranno superare alla data del 1 giugno 1948 il numero rispettivamente di quindici e di sei.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-23

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