Titolo V
Art. 24
In vigore dal 18 mag 1954
Il personale telefonico già inquadrato, a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei gradi inferiori al 10° del ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C, verrà considerato promosso da grado a grado, ma non oltre il grado 10°, al raggiungimento dell'anzianità prescritta dalle norme di volta in volta vigenti per il personale postale e telegrafico per il conseguimento dello stipendio massimo di ciascun grado, diminuita di un anno per ogni scatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-01-12;128#art-24